Regolamento

REGOLAMENTO

approvato dall'assemblea dei soci il 23 giugno 2004 e applicativo dello Statuto sociale approvato nel 2002 e dalla CEI nel 2003


TITOLO I - SCOPI (art. 1-3 dello statuto)

art. 1. L'Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani nel perseguire il proprio scopo presta particolare attenzione ai documenti emanati dalla Santa Sede e dalla Conferenza episcopale italiana in materia di beni culturali e particolarmente di beni librari, e armonizza le proprie attività alle direttive pastorali dell'Episcopato italiano.


TITOLO II - PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI (art. 4-5 dello statuto)

art. 2. Il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea dei soci sono approvati dal Consiglio direttivo su proposta del tesoriere entro i termini fissati dall'art. 5 dello statuto.


TITOLO III - SOCI (art. 6-8 dello statuto)

art. 3. La pienezza della condizione di socio si ottiene dopo che il Consiglio direttivo ha espresso la sua approvazione alla domanda formulata dall'aspirante, della quale fa fede il verbale di seduta, e dopo il versamento della quota stabilita.

art. 4. Tutte le categorie dei soci hanno pari dignità e diritti, salvo quanto stabilito nei successivi artt.5 e 6.
I soci onorari non sono tenuti alla corresponsione della quota annua associativa.
Per le biblioteche associate i diritti-doveri di socio vengono esercitati dal direttore o responsabile, salvo diversa comunicazione dell'ente o persona proprietario/a e/o del suo rappresentante legale. I soci morosi non hanno diritto di intervenire all'assemblea e perdono ogni diritto connesso con la qualifica di associati, per tutto il tempo della loro morosità.
Il socio che presenta le dimissioni prima del termine dell'anno sociale non ha diritto al rimborso nemmeno parziale della quota sociale già versata.

art. 5. Tutti i soci di qualunque categoria godono del diritto di elettorato attivo alle cariche direttive. I diritti di elettorato passivo sono di esclusiva competenza dei soci ordinari.

art. 6. Per le biblioteche associate l'elettorato passivo è riservato al responsabile o direttore della biblioteca stessa.
Nel caso il direttore o responsabile di cui al comma precedente ricopra una carica sociale, perdendo la qualifica, perdela carica stessa. Lo sostituisce il primo dei non eletti.


TITOLO IV - ASSEMBLEE (art. 9-12 dello statuto)

art. 7. Le delibere dell'assemblea validamente costituita si possono attuare anche prima dell'approvazione formale del verbale, salvo espressa deroga deliberata dall'assemblea stessa, e sono vincolanti per tutti i soci.

art. 8. Ogni socio può delegare un altro socio, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 9 dello statuto, a esercitare i suoi diritti in seno all'assemblea.
Il socio delegato, impossibilitato a intervenire, può a sua volta legittimamente subdelegare un altro socio.
La verifica dei requisiti richiesti per poter partecipare alle assemblee viene effettuata in base agli atti di segreteria.
Chi avesse provveduto alla corresponsione della quota annuale in un tempo esiguo tale per cui la segreteria non ne possa essere informata, è tenuto a presentare l'attestazione dell'avvenuto versamento.

art. 9. Nelle sedute dell'assemblea e del Consiglio direttivo, il presidente ha facoltà di nominare un moderatore, fatta salva la sua prerogativa di controllo dello svolgimento dei lavori.
La funzione di segretario è svolta dal segretario dell'Associazione, in assenza del quale il presidente propone per tale funzione uno dei presenti, approvato dall'assemblea per alzata di mano.

art. 10. Nell'elezione del presidente, dei membri del Consiglio direttivo, dei revisori dei conti, è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.
Nelle rispettive distinte elezioni ogni elettore può indicare sulla scheda un numero massimo di nomi stabilito dal Consiglio direttivo.
Sono eletti coloro che ottengono il numero più alto di voti.

art. 11. L 'elezione alle cariche direttive di nomina dell'assemblea si svolge sempre a scrutinio segreto.
Tutte le altre delibere sono prese a voto palese, anche per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei presenti non richieda il voto segreto.
Le operazioni elettorali sono espletate da almeno due scrutatori scelti tra i presenti, proposti da chi presiede l'assemblea e approvati dalla stessa per alzata di mano.
Gli scrutatori controfirmano il verbale dell'assemblea che comporta operazioni elettorali.
La consultazione epistolare dei soci è ammessa in casi del tutto eccezionali, su delibera del Consiglio direttivo.


TITOLO V - CONSIGLIO DIRETTIVO (art. 13-16 dello statuto)

art. 12. Ogni consigliere che non ne sia legittimamente impedito è tenuto a intervenire alle sedute del Consiglio convocate dal presidente o da chi ne faccia le veci.
Non è ammesso a nessun consigliere di farsi sostituire o rappresentare da alcuno, nemmeno da un membro del Consiglio.
Chi non possa intervenire può far pervenire in tempo utile al presidente una comunicazione scritta riguardo a osservazioni su punti dell'ordine del giorno della seduta convocata.
Di essa sarà data lettura nel corso della seduta.
La comunicazione non vale come voto.

art. 13. Nessuna distinzione deriva ai membri del Consiglio direttivo dal numero di voti ottenuti all'atto dell'elezione da parte dell'assemblea, fatte salve le prerogative del consigliere anziano stabilite dagli art. 12 e 15 dello statuto.

art. 14. Ogni membro del Consiglio direttivo può rinunciare alla carica mediante comunicazione scritta al presidente o a chi ne esercita le funzioni, con effetto dalla data di spedizione della comunicazione stessa.
Gli subentra il primo dei non eletti.

art. 15. È ammessa la consultazione epistolare dei membri del Consiglio direttivo, salvo l'obbligo di tenere regolare riunione almeno due volte l'anno. I casi e le modalità della consultazione epistolare sono stabilite volta per volta dal presidente.

art. 16. I membri del Consiglio direttivo che partecipano alle sedute del Consiglio ricevono il rimborso delle spese di viaggio dalla loro abituale residenza fino al luogo ove si tiene la seduta.
I consiglieri incaricati di particolari missioni per conto dell'Associazione, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento della missione stessa, detratta l'eventuale quota rimborsata da terzi.


TITOLO VI - PRESIDENZA E SEGRETERIA (art. 17-20 dello statuto)

art. 17. Il presidente dell'Associazione è il supremo garante dell'osservanza delle regole statutarie da parte degli organi dell'Associazione.
Il presidente viene designato dall'assemblea dei soci.
In caso di parità tra due candidati nella prima votazione, si procede a nuova votazione; ripetendosi la parità, prevale il più anziano di età.

art. 18. Il presidente entra nel pieno delle sue funzioni alla data della conferma della CEI.
Dura in carica cinque anni, fino alla data dell'assemblea convocata per il rinnovo della carica.

art. 19. La rinuncia del presidente è comunicata per iscritto al Consiglio direttivo e ha effetto dalla data di spedizione. L'elezione del nuovo presidente si deve tenere nella prima assemblea dei soci indetta dopo l'inizio della vacanza della presidenza. L'eletto dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.

art. 20. Il vicepresidente vicario è speciale coadiutore del presidente nell'assolvimento dei compiti attribuitigli dallo statuto.

art. 21. Il vicepresidente vicario sostituisce il presidente nelle funzioni di cui all'art. 17 dello statuto, in caso di assenza del presidente.
Il presidente gli può fissare per iscritto, per un tempo a sua discrezione, la delega per l'assolvimento ordinario di determinate funzioni presidenziali.
Il vicepresidente vicario regge l'Associazione, con prerogative di presidente:
- in caso di assenza prolungata del presidente, dietro delega dello stesso;
- nel caso di impedimento, finché dura l'impedimento stesso;
- nel caso di vacanza della presidenza, fino al tempo in cui entra in carica il nuovo presidente.

art. 22. La rinuncia del vicepresidente vicario è comunicata per iscritto al Presidente che ne informa il Consiglio direttivo e ha effetto dalla data di spedizione.
La sostituzione del vicepresidente vicario è riservata al Consiglio direttivo, a norma dell'art. 14 dello statuto.
Il nuovo eletto dura in carica il tempo residuo del mandato consiliare, a norma dell'art 13 comma 2 dello statuto.

art. 23. In caso di mancanza di presidente e vicepresidente vicario, la presidenza ad interim dell'Associazione è attribuita al consigliere anziano.

art. 24. Il Consiglio di presidenza, composto da presidente, vicepresidente e segretario, può essere investito di particolari compiti decisionali ed esecutivi da parte del Consiglio direttivo.

art. 25. Il segretario è scelto tra i soci. Nelle sedute del Consiglio direttivo, se non contemporaneamente consigliere, non ha diritto di voto.
Ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute nello svolgimento del suo compito e, a discrezione del Consiglio direttivo, ad un compenso supplementare.

art. 26. La sostituzione del segretario spetta al Consiglio direttivo.


TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE (art. 21-22 dello statuto)

art. 27. Vi è incompatibilità tra le cariche di presidente e vicepresidente vicario con quelle di membro del collegio sindacale e di segretario; tra quelle di membro del Consiglio direttivo e di segretario con quella di membro del collegio sindacale.

art. 28. Il tesoriere e il segretario sono rimovibili dal loro ufficio dal Consiglio direttivo a maggioranza degli aventi diritto, mediante comunicazione scritta anche senza preavviso, con effetto dalla data di ricezione della stessa.

art. 29. Chi detiene una carica (presidente, vicepresidente, consigliere, segretario, revisore dei conti) non è tenuto alla quota annua di iscrizione.

art. 30. Al tesoriere è affidata l'amministrazione finanziaria dell'Associazione.
Il tesoriere è tenuto a riferire in ogni seduta del Consiglio direttivo, sullo stato dell'amministrazione.
Con l'approvazione del Consiglio, può avvalersi dell'operato di persone qualificate - anche costituite in comitato amministrativo - nell'espletamento delle pratiche amministrative e fiscali, proponendo al Consiglio il nominativo e la eventuale relativa retribuzione. Detti collaboratori hanno funzione consultiva e non decisionale sulla gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione
Con l'approvazione del Consiglio il tesoriere può attribuire la delega a terze persone per la firma sui conti dell'Associazione, potendo procedere alla relativa revoca di sua iniziativa e senza preavviso, informandone in seguito il Consiglio.


TITOLO VIII - COLLEGIO DEI REVISORI (art. 23 dello statuto)

art. 31. Sono eletti revisori dei conti effettivi i primi tre classificati nella graduatoria dei voti espressi dall'assemblea. Il primo di essi assume la carica di presidente del collegio sindacale. Sono eletti supplenti i due immediatamente seguenti.
In caso di parità dei voti prevale il più anziano di età.

art. 32. Nel caso si renda vacante un posto di revisore dei conti effettivo, gli subentra il membro supplente che ha ottenuto il numero di voti più alto, e a questo il primo dei non eletti, sempre in base al numero dei voti ottenuto.

art. 33. I revisori dei conti effettivi (supplenti in caso di impedimento degli effettivi) sono invitati a partecipare alla seduta del Consiglio direttivo indetta per la redazione della bozza di bilancio. I partecipanti hanno diritto al rimborso delle spese secondo quanto stabilito per i consiglieri.

art. 34. Il collegio dei revisori esamina la bozza di bilancio predisposta dal Consiglio direttivo ed esprime per iscritto la sua relazione, da presentare all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio.

art. 35. Chi ricopre la carica di revisore dei conti, vi può rinunciare mediante comunicazione scritta al presidente o a chi ne esercita le funzioni, con effetto dalla data di spedizione della comunicazione stessa.


TITOLO IX - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (art. 27 dello statuto)

art. 36. Il presente regolamento approvato dall'assemblea entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione e rimane in vigore finché l'assemblea stessa non deliberi modifiche.
Le modifiche sono proposte dal Consiglio direttivo, e il presidente deve porle all'ordine del giorno della seduta della prima successiva assemblea.
Modifiche possono essere proposte anche nel corso dei lavori dell'assemblea stessa, da almeno cinque consiglieri ovvero da almeno quindici soci presenti.
Le modifiche sono approvate a maggioranza. La CEI ne dovrà essere sempre debitamente informata.
Sull'interpretazione del presente regolamento ed eventualmente dello statuto per quanto non espresso in proposito dal regolamento stesso, delibera il Consiglio direttivo.

ABEI

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