Intesa Ministero Cei per archivi e biblioteche

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA CEI
PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
Art. 1. Destinazione dei contributi

1. Contributi finanziari per interventi a favore dei beni culturali ecclesiastici sono erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana alle diocesi.

2. Nei casi previsti dal Regolamento possono essere erogati contributi anche agli istituti di vita consacrata e ad altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che ne abbiano fatto richiesta mediante gli Ordinari diocesani.

3. I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici di proprietà dei seguenti enti: diocesi, chiesa cattedrale, capitolo, seminario, parrocchia; inventariazione informatizzata dei beni architettonici, limitatamente agli edifici di culto;
b) installazione di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche, nonché per archivi e biblioteche specificamente previsti dall’intesa di cui all’art. 12, n. 1, comma 3 dell’Accordo di modificazione del Concordato Lateranense;
c ) conservazione e consultazione di archivi e biblioteche diocesani e promozione di musei diocesani o di interesse diocesano;
d) acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia;
e) restauro e consolidamento statico di edifici di culto di interesse storico-artistico e loro pertinenze;
f) restauro di organi a canne;
g) sostegno a iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse da singole diocesi, o unitariamente dalle diocesi della stessa Conferenza Episcopale regionale mediante volontari associati.
h) sostegno a iniziative di livello nazionale promosse dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI con riferimento agli edifici di culto e alle loro dotazioni storico-artistiche, nonché agli archivi e alle biblioteche specificamente previsti dall’intesa di cui all’art. 12, n. 1, comma 3 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense.

4. Non sono ammissibili a contributo: interventi di adeguamento liturgico; restauri di beni artistici e storici, e archeologici; restauro di edifici di culto il cui importo di spesa complessivo sia inferiore alla somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente.

5. In via ordinaria non possono essere concessi ulteriori contributi per lo stesso progetto, in relazione alle iniziative indicate nel comma terzo, lett. a), d), e), f).

6. Contributi integrativi o straordinari, fino al raggiungimento del massimo del contributo previsto e in un solo caso per ciascuna diocesi ogni anno, possono essere concessi esclusivamente nei seguenti casi:

a) in caso di lavori resisi imprevedibilmente necessari nonostante le indagini preliminari, purché afferenti al progetto iniziale;
b) in caso di mancata erogazione di finanziamenti da parte di enti pubblici o privati, che li avevano formalmente disposti;
c) in presenza di eventi calamitosi.

Art. 2. Natura e forma dei contributi

1. I contributi della CEI si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti previsti dalle presenti Disposizioni e dal Regolamento debbono affrontare per la tutela e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza, a integrazione del sostegno finanziario offerto a tale scopo in primo luogo dalle comunità cristiane, da amministrazioni pubbliche e da privati.

2. Per le iniziative di inventariazione informatizzata il contributo è erogato “una tantum”.

3. Per la dotazione di impianti di sicurezza, la conservazione e consultazione di archivi e biblioteche, la promozione di musei diocesani o di interesse diocesano, il sostegno a iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto, il sostegno a iniziative di livello nazionale, il contributo è annuale e ha natura forfettaria.

4. Per l’acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia il contributo può essere erogato fino a un massimo del 30% della somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente.

5. In relazione a progetti di restauro e di consolidamento statico di edifici di culto di interesse storico-artistico e loro pertinenze, il contributo può essere erogato fino a un massimo del 50% della somma periodicamente stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente. Per i progetti di restauro di organi a canne può essere erogato un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile fino a un massimo di tre interventi per diocesi.

Art. 3. Condizioni per accedere ai contributi

1. Le iniziative e i progetti vengono ammessi a contributo alle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dall’art. 1, comma 3, lett. a), b), c), e), f) e g): che sia dimostrata la proprietà ecclesiastica del bene;
b) nel caso dell’inventariazione informatizzata: che essa sia redatta secondo i criteri e le disposizioni di cui al n. 22 del documento della CEI “I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti” pubblicato sul Notiziario della CEI con decreto del Presidente della CEI in data 9 dicembre 1992, prot. n. 862/92 e che si utilizzi a tal fine il programma predisposto dal Servizio Informatico della CEI;
c) nel caso di iniziative volte alla conservazione e alla consultazione di archivi e biblioteche e alla promozione di musei diocesani o di interesse diocesano: che dette istituzioni svolgano regolare servizio o dimostrino di poter utilizzare il contributo per tale scopo;
d) nel caso di acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia: che sia dimostrata l’effettiva necessità dello stesso;
e) nel caso di restauro e consolidamento statico di edifici di culto e restauro di organi a canne: che il progetto sia stato approvato dall’Ordinario diocesano e dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione o dal rinnovo della richiesta di contributo.

Art. 4. Modalit? di erogazione dei contributi

Le modalità di erogazione dei contributi previsti dall’art. 1, comma 3, sono stabilite dal Regolamento esecutivo delle presenti Disposizioni.


Art. 5 Comitato per la valutazione dei progetti di intervento

1. L’esame delle istanze presentate dagli Ordinari diocesani e la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede il contributo sono demandati al Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici.

2. Il Comitato è composto da un Vescovo Presidente, eletto dal Consiglio Episcopale Permanente, dal Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e da altri cinque membri nominati dalla Presidenza della CEI. Esso dura in carica cinque anni

3. Il Comitato esamina i progetti presentati, applicando per ciascuna tipologia di essi le specifiche determinazioni contenute nel Regolamento esecutivo.

Art. 6. Competenza dell?Ufficio Nazionale per i beni cultura

La fase istruttoria delle istanze presentate dagli Ordinari diocesani e la fase esecutiva delle determinazioni assunte dal Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici sono affidate all’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici.


Art. 7. Incaricati regionali per i beni culturali ecclesiasti

1. Ai fini della promozione della tutela dei beni culturali ecclesiastici e dell’applicazione omogenea delle presenti Disposizioni nelle diocesi italiane operano gli incaricati regionali per i beni culturali, nominati dalle Conferenze Episcopali regionali.
1. Gli incaricati durano in carica cinque anni e hanno i seguenti compiti:
a) promuovere a livello diocesano, in accordo con la Conferenza Episcopale regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, la tutela e il restauro dei beni culturali, in conformità con le Norme della CEI promulgate il 14 giugno 1974 e con gli Orientamenti della medesima pubblicati il 9 dicembre 1992;
b) offrire suggerimenti al Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici in ordine alla formulazione e alla gestione del programma annuale;
c) garantire che le opere realizzate con i contributi della CEI corrispondano ai progetti approvati;
d) certificare lo stato delle opere ammesse a contributo in tutte le fasi di esecuzione.


Art. 8. Compiti della Consulta nazionale per i beni culturali

Il Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici, in vista della formulazione e della gestione del programma annuale, può avvalersi delle indicazioni fornite dalla Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici.


Art.9. Regolamento esecutivo

Le modalità esecutive delle presenti Disposizioni sono stabilite con apposito Regolamento, approvato dalla Presidenza della CEI.


Art. 10. Deroghe

Contributi in deroga a quanto stabilito nelle presenti Disposizioni possono essere concessi dalla Presidenza della CEI soltanto in casi eccezionali, sentito il Comitato di cui all’articolo 5.

 

REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLE DISPOSIZIONI
CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI
PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
ART. 1. Destinazione dei contributi

1. I contributi finanziari per interventi a favore dei beni culturali ecclesiastici sono erogati dalla CEI agli Ordinari diocesani soltanto con riferimento agli edifici di proprietà dei seguenti enti: diocesi, abbazia e prelatura territoriale, chiesa cattedrale, capitolo, parrocchia, seminario, ente chiesa, santuario e altri enti, dei quali sia provata la stabile funzione sostitutiva o sussidiaria della diocesi o della parrocchia.

2. Agli istituti di vita consacrata e alle società di vita apostolica che siano civilmente riconosciuti possono essere erogati contributi per le iniziative di cui all’art. 1, n. 3, lettera c), limitatamente agli archivi generalizi e provinciali e alle biblioteche di particolare rilevanza, che siano aperti al pubblico.

3. Per quanto riguarda le opere di restauro e consolidamento statico di edifici di culto, fermo restando che per ogni edificio o complesso monumentale può essere concesso un unico contributo, sono ammessi a contributo anche interventi non ancora iniziati su parti ben definite di progetti generali di cui già sia avviata la realizzazione.


ART. 2. Spesa massima ammessa a contributo

1. Per le iniziative di cui all’art. 1, comma 3, lett. a), b), c) delle Disposizioni non sono prefissati limiti di spesa.

2. La spesa minima e la spesa massima ammesse a contributo per l’acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia, di cui all’art. 1, comma 3, lett. d) delle Disposizioni, sono stabilite rispettivamente in euro 105.000,00 e in euro 600.000,00.

3. La spesa massima ammessa a contributo per il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto, di cui all’art. 1, comma 3, lett. e) delle Disposizioni, è stabilita in euro 600.000,00; non sono ammesse a contributo opere il cui costo totale è inferiore a euro 36.000,00.

4. La spesa massima ammessa a contributo per il restauro di organi a canne, di cui all’art. 1, comma 3, lett. f) delle Disposizioni, è stabilita in 250.000,00.


ART. 3. Ammontare dei contributi

1. I contributi della CEI per i beni culturali son

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