FINANZIAMENTI ANNUALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE NON STATALI.
Pubblichiamo la Circolare ministeriale che disciplina l'erogazione di contributi su domanda e sostituisce la vecchia circolare del 28 marzo 1992. Il termine per la presentazione delle domande è il 28 febbraio di ciascun anno.
Circolare 6 dicembre 2002, n. 138
del Ministro per i beni
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 295 del 17/12/2002)
Interventi finanziari per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico con esclusione di quelle di competenza regionale.
Art. 1
Finalit
La presente circolare, che sostituisce la circolare n. 36 del 28 marzo 1992, relativamente ai contributi da erogare alle biblioteche non statali, disciplina, ai sensi della vigente normativa, gli interventi finanziari dello Stato destinati a sostenere il funzionamento e la pubblica fruibilità delle stesse, con esclusione di quelle di competenza regionale di cui al D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, titolo II, art.7, sulla base di progetti di valorizzazione del patrimonio bibliografico e di potenziamento delle strutture.
Art. 2
Requisiti per l?ammissione ai contributi
Le biblioteche di cui al precedente art.1, per essere ammesse al contributo, devono:
essere coordinate da un direttore responsabile;
essere dotate di un regolamento interno;
effettuare un’apertura al pubblico per almeno dodici ore settimanali;
operare in SBN oppure chiedere il contributo finalizzato all’inserimento in SBN;
Art. 3
Modalit? di ammissione al contributo
Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente circolare, firmate dal legale rappresentante dell’ente proprietario della biblioteca devono essere indirizzate al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali – Servizio II – Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma.
Il legale rappresentante deve apporre la propria firma, dichiarando di essere a conoscenza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false ai sensi delle leggi n. 15/1968, n. 127/1997, n. 191/1998 e dei D.P.R. 403/1998 e 445/2000 (art. 38, comma 3) ed allegare copia di un documento personale in corso di validità.
Le domande in carta da bollo in unico esemplare, contenenti l’indicazione del numero di codice fiscale e del numero di conto corrente postale o bancario, completi dei codici ABI e CAB, sul quale versare l’eventuale contributo devono essere inviate entro il 28 febbraio di ciascun anno con raccomandata o con corriere autorizzato o consegnate a mano presso la sede della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali – Servizio II – Via Michele Mercati, 4 00197 Roma.
Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: "Domanda di contributo per il funzionamento della Biblioteca".
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in ritardo o non complete della documentazione prevista nel successivo articolo.
Art. 4
Documentazione
Alla richiesta di contributo deve essere allegata la seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante:
dichiarazione dalla quale risulti che la Biblioteca non rientra nelle competenze delle Regioni ai sensi del citato DPR n. 3/1972 e che è aperta al pubblico con l’indicazione dei giorni e dell’orario per la consultazione
e per l’eventuale prestito;
indicazione del direttore responsabile;
elenco delle attrezzature di cui dispone la biblioteca;
copia del regolamento interno;
scheda conoscitiva, compilata in ogni sua parte secondo il facsimile dell’allegato 1;
schede-progetto secondo il facsimile dell’allegato 2;
relazione descrittiva sull’utilizzo dell’eventuale contributo ricevuto nell’anno precedente.
La documentazione contabile originale, non deve essere inviata al Ministero ma conservata a cura del richiedente
il contributo.
Art. 5
Assegnazione del contributo
L’Amministrazione provvederà all’assegnazione dei contributi mediante valutazione comparativa delle domande pervenute e in regola,tenuto conto dell’entità dei fondi a disposizione.
In nessun caso il contributo potrà essere utilizzato per la corresponsione di emolumenti a personale dipendente della biblioteca.
Art. 6
Controllo sulla utilizzazione dei contributi
I beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente alla direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, ogni elemento utile che venisse loro richiesto al fine dell’esercizio governativo di controllo, sulla utilizzazione dei contributi erogati, che potrà essere attuato anche con visite ispettive.
Art. 7
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio II della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
Roma, 6 dicembre 2002
Il Ministro: Urbani
Copyright © 2013 - All Rights Reserved - Domain Name
Template by OS Templates