STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI BIBLIOTECARI ECCLESIASTICI ITALIANI
approvato dall'assemblea dei soci il 26 giugno 2014 e, vista la delibera del Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione del 22-24 gennaio 2018, dal Presidente della CEI con decreto dell'8 febbraio 2018
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA
Art. 1. È costituita la "Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani" secondo le norme del diritto canonico, del diritto civile (CIC, cann. 321-326) e del presente Statuto.
Art. 2. L'associazione ha sede legale in Roma, piazza S. Maria Maggiore n. 5. L'Associazione ha facoltà di istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi operative secondo le norme stabilite nel Regolamento.
Art. 3. L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di contribuire, ispirandosi alla vigente legislazione civile italiana e alle disposizioni canoniche, alla buona conservazione, fruizione, valorizzazione, integrazione e istituzione delle biblioteche ecclesiastiche e al loro incremento bibliografico e funzionale, proponendole quali strumenti di evangelizzazione, animazione culturale, pastorale e di catechesi delle comunità cristiane e della società; di promuovere ogni iniziativa che valga a rendere più proficua l'attività tecnica e scientifica dei soci.
Art. 4. Rientra nell'attività dell'associazione:
a. sostenere anche la presenza e la rappresentanza della singolare specificità delle realtà associate nel più ampio contesto del sistema bibliotecario italiano e internazionale, favorendo i rapporti e un dialogo costruttivo sia con gli organi di tutela e promozione statali e di enti locali, sia con le istituzioni religiose e culturali, che con le associazioni riconosciute del settore archivistico, museale e bibliotecario.
b. Per il raggiungimento del suo scopo, l'associazione può:
- promvuovere e svolgere - anche in collaborazione con enti pubblici e privati, scuole, università, centri ed istituti di ricerca italiani ed internazionali - azioni di formazione, aggiornamento e specializzazione teorica e pratica per garantire una qualificata attività professionale;
- promuovere e svolgere azioni di informazione, formazione e consulenza per il mantenimento, lo sviluppo, la conservazione, il restauto, la fruizione e la valorizzazione delle biblioteche e delle loro consistenze archivistiche e librarie;
- promuovere e divulgare azioni di studio e ricerca in ambito biblioteconomico e bibliografico a partire dal patrimonio culturale ecclesiastico della Chiesa in Italia;
- svolgere attività divulgative ed editoriali attraverso la pubblicazione in ogni forma di bollettini, atti vdi convegni, di studi e ricerche compiute in proprio o in collaborazione con altri enti e organizzazioni, anche internazionali, nei settori di interesse dell'associazione;
- istituire borse di studio, contributi di diversa natura e altri benefici economici e no a favore dei soci e di soggetti impegnati in attività utili alla realizzazione degli scopi statutari.
c. Nell'ambito delle proprie attività e al fine di perseguire le proprie finalità, l'Associazione può:
- stipulare accordi, contratti, convenzioni con enti pubblici e/o privati, anche internazionali;
- partecipare, anchein veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati;
- svolgere ogni attività economica e finanziaria, mobiliare o immobiliare che ritenga necessaria, utile e opportuna.
Art. 5. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
TITOLO II
PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI
Art. 6. Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
b) da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Art. 7. Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dagli eventuali proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni a esse e dalle pubblicazioni;
c) da ogni altra entrata o liberalità che concorra a incrementare i proventi.
Art. 8. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti e dal parere espresso dal Consiglio Direttivo, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, corredato dal parere espresso dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno, viene sottoposto anch'esso alla ratifica dell'Assemblea entro lo stesso termine previsto per il bilancio consuntivo.
TITOLO III
SOCI
Art. 9. Sono soci le persone la cui domanda di ammissione è accettata dal consiglio direttivo e che versano, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione stabilita annualmente dal consiglio. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione entro il giorno dello svolgimento dell'assemblea annuale.
Art. 10. I soci possono essere: ordinari, sostenitori, onorari.
Sono soci ordinari coloro che prestano o hanno prestato servizio nelle biblioteche dipendenti dall'autorità ecclesiastica, o che siano di particolare interesse per la vita culturale della Chiesa, e i cultori di discipline afferenti ai beni culturali.
Sono soci sostenitori coloro che intendano contribuire finanziariamente in misura significativa alla vita dell'associazione e le cui domande di adesione siano state accettate dal consiglio direttivo.
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di socio anche biblioteche, organizzazioni, enti e similari, le cui finalità siano afferenti gli scopi dell'ABEI.
Nei casi si ammissioni a socio di soggetti di cui al precedente comma, si intenderà socio il legale rappresentante o suo delegato.
Sono soci onorari coloro che vengono chiamati a far parte dell'associazione per aver reso servigi eminenti alle biblioteche ecclesiastiche o siano benemeriti dell'associazione. La nomina dei soci onorari è di spettanza dell'assemblea ed è a vita.
Art. 11. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o decandenza. La decadenza viene dichiarata dal consiglio direttivo per morosità o per grave trasgressione delle norme penali, civili e statutarie.
TITOLO IV
ASSEMBLEE
Art. 12. I soci ordinari, sostenitori e onorari sono convocati in assemblea dal presidente almeno una volta all'anno entro il 30 giugno mediante comunicazione pubblicata nella sede legale dell'associazione e resa nota in altro modo stabilito dal Consiglio direttivo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della riunione.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di due soci oltre se stesso.
L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale.
Art. 13. L'assemblea delibera sulla relazione del presidente e del tesoriere, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione; elegge il consiglio direttivo e i membri del collegio dei revisori dei conti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei votanti.
Art. 14. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci onorari, nonché gli ordinari e i sostenitori in regola col pagamento della quota annuale di associazione.
Art. 15. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sostituzione, dal vicepresidente. In assenza di entrambi, presiede il consigliere anziano.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
TITOLO V
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16. L'associazione è retta da un consiglio direttivo composto dal presidente e da otto membri, tutti eletti dall'assemblea. I consiglieri durano in carica cinque anni e non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, subentra il primo dei non eletti, che resta in carica sino al compimento del mandato.
Art. 17. Nella sua prima riunione il consiglio direttivo elegge nel suo seno il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.
Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo, salvo i rimborsi delle spese sostenute, a norma di regolamento.
Art. 18. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente; in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere anziano.
Delle riunioni del consiglio è redatto il verbale, che, previa lettura e approvazione, viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 19. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione; propone all'assemblea eventuali modifiche staturarie; redige il regolamento interno, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera su adesioni, partecipazioni e convenzioni dell'associazione con enti ed istituzioni pubbliche e private.
TITOLO VI
PRESIDENZA E SEGRETERIA
Art. 20. Il presidente è eletto dall'assemblea; entra in carica dopo la conferma da parte della Conferenza Episcopale Italiana ed è il legale rappresentante dell'Associazione. Dura in carica cinque anni e non può svolgere più di due mandati consecutivi.
Compito del presidente è:
- rappresentare l'associazione;
- guidare l'attività dell'associazione e garantire il rispetto delle procedure nelle sue varie fasi operative;
- convocare, presiedere le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo, fissarne l'ordine del giorno, garantire l'esecuzione di quanto in esse deliberato, a norma di statuto e regolamento;
- intrattenere contatti con la Conferenza Episcopale Italiana, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e curare le relazioni esterne in genere.
Art. 21. Il presidente è coadiuvato dal vicepresidente vicario.
Art. 22. Il segretario segue costantemente le attività dell'associazione e cura i contatti tra i membri della stessa; cura le attività di corrispondenza, documentazione, archivio, conformemente a quanto deliberato dal consiglio direttivo.
Per adempiere tali uffici può proporre al consiglio direttivo la collaborazione retribuita di personale esterno.
Art. 23. Il presidente, il vicepresidente vicario e il segretario, costituiti in consiglio di presidenza, possono esercitare in casi di urgenza le funzioni del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima successiva riunione.
TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE
Art. 24. Il tesoriere cura l'amministrazione patrimoniale, occupandosi della tenuta dei libri contabili e avendo la responsabilità della cassa. Spetta a lui preparare il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Art. 25. Per le operazioni amministrative correnti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario possono operare disgiuntamente sui conti dell'associazione secondo le norme e le modalità stabilite dal regolamento.
Per operazioni che travalicano l'amministrazione ordinaria, si richiede il benestare del consiglio direttivo.
TITOLO VIII
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 26. La gestione dell'associazione è controllata dal collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i soci dall'assemblea. Essi durano in carica un quinquennio e non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
Compiti dei revisori dei conti sono:
a. - accertare la regolare tenuta della contabilità;
b. - redigere annualmente una relazione da presentare all'assemblea;
c. - accertare accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà;
d. - procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
TITOLO IX
MODIFICA DELLO STATUTO
Art. 27. Eventuali modifiche dello statuto sono decise dall'assemblea a tale scopo regolarmente convocata, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, che dovranno essere almeno un terzo dei soci.
Le modifiche dello statuto entrano in vigore dopo l'approvazione della Conferenza Episcopale Italiana.
TITOLO X
SCIOGLIMENTO - CONTROVERSIE
Art. 28. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato in assemblea straordinaria, a tale scopo regolarmente convocata, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, che dovranno essere almeno due terzi dei soci. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio. Lo scioglimento dell'associazione è da considerarsi effettivo solo a seguito della ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 29. Tutte le controversie tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
TITOLO XI
REGOLAMENTO - NORMA FINALE
Art. 30. Spetta al consiglio direttivo predisporre il regolamento applicativo del presente statuto, che deve essere approvato dall'assemblea.
Art. 31. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del diritto canonico e civile in materia di associazioni.
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