STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI BIBLIOTECARI ECCLESIASTICI ITALIANI
approvato dall'assemblea dei soci il 26 giugno 2002 e dal Presidente della CEI con decreto del 2 aprile 2003
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA
Art. 1. È costituita la "Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani" secondo le norme dei diritto canonico (cann. 321-326) e del presente statuto.
Art. 2. L'associazione ha sede in Roma, piazza S. Maria Maggiore n. 5.
Art. 3. L'associazione, che non ha fini di lucro, si propone di contribuire, ispirandosi alle disposizioni canoniche e alla vigente legislazione civile italiana, alla buona conservazione delle biblioteche ecclesiastiche e al loro incremento bibliografico e funzionale, proponendole quali strumenti di animazione culturale delle comunità cristiane e della società; di promuovere ogni iniziativa che valga a rendere più proficua l'attività tecnica e scientifica dei soci. Rientra nell'attività dell'associazione sostenere anche la presenza e la rappresentanza della singolare specificità delle realtà associate nel più ampio contesto del sistema bibliotecario italiano e internazionale, favorendo i rapporti e un dialogo costruttivo sia con gli organi di tutela e promozione statali e di enti locali, sia con le istituzioni religiose e culturali. Per il raggiungimento del suo scopo, l'associazione può organizzare seminari, convegni, promuovere pubblicazioni periodiche e non, raccogliere contributi finanziari, e compiere quant'altro riterrà utile o conveniente. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
TITOLO II
PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI
Art. 4. Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
b) da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni a esse e dalle pubblicazioni edite;
c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.
Art. 5. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro la fine di ogni esercizio finanziario il consiglio direttivo predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo; entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio redige il bilancio consuntivo.
TITOLO III
Art. 6. Sono soci le persone la cui domanda di ammissione è accettata dal consiglio direttivo e che versano, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione stabilita annualmente dal consiglio. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Art. 7. I soci possono essere: ordinari, sostenitori, onorari. Sono soci ordinari coloro che prestano o hanno prestato servizio nelle biblioteche dipendenti dall'autorità ecclesiastica, o che siano di particolare interesse per la vita culturale della Chiesa, e i cultori di discipline bibliotecarie. Sono soci sostenitori coloro che intendano contribuire finanziariamente alla vita dell'associazione e le cui domande di adesione siano state accettate dal consiglio direttivo. Sono soci onorari coloro che vengono chiamati a far parte dell'associazione per aver reso servigi eminenti alle biblioteche ecclesiastiche o siano benemeriti dell'associazione. La nomina dei soci onorari è di spettanza dell'assemblea ed è a vita.
Art. 8. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed espulsione. L'espulsione viene dichiarata dal consiglio per morosità o per grave trasgressione delle norme statutarie.
TITOLO IV
Art. 9. I soci ordinari, sostenitori e onorari sono convocati in assemblea dal presidente almeno una volta all'anno entro il 30 giugno mediante comunicazione pubblicata nella sede legale dell'associazione e resa nota in altro modo stabilito dal Consiglio direttivo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della riunione. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di due soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede statutaria.
Art. 10. L'assemblea delibera sulla relazione del presidente e del tesoriere, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione; elegge il consiglio direttivo e i membri del collegio dei revisori dei conti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei votanti.
Art. 11. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci onorari, nonché gli ordinari e i sostenitori in regola col pagamento della quota annuale di associazione.
Art. 12. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sostituzione, dal vicepresidente. In assenza di entrambi, presiede il consigliere anziano. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
TITOLO V
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13. L'associazione è retta da un consiglio direttivo composto di nove membri eletti dall'assemblea. I consiglieri durano in carica cinque anni e non possono svolgere più di due mandati consecutivi In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, subentra il primo dei non eletti, che resta in carica sino al compimento del mandato. La sostituzione del presidente è riservata alla deliberazione dell'assemblea.
Art. 14. Nella sua prima riunione il consiglio direttivo elegge nel suo seno il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, che può essere scelto anche al di fuori del consiglio. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo, salvo i rimborsi delle spese sostenute, a norma di regolamento.
Art. 15. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente; in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere anziano. Delle riunioni del consiglio è redatto il verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 16. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
TITOLO VI
PRESIDENZA E SEGRETERIA
Art. 17. Il presidente è eletto dall'assemblea ed entra in carica dopo la conferma da parte della Cnferenza Episcopale Italiana. Dura in carica cinque anni e non può svolgere più di due mandati consecutivi. Compito del presidente è: - rappresentare l'associazione; - guidare l'attività dell'associazione e garantire il rispetto delle procedure nelle sue varie fasi operative; - convocare, presiedere le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo; fissarne l'ordine del giorno; garantire l'esecuzione di quanto in esse deliberato, a norma di statuto e regolamento; - intrattenere contatti con la Conferenza Episcopale Italiana, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e curare le relazioni esterne in genere.
Art. 18. Il presidente è coadiuvato dal vicepresidente.
Art. 19. Il segretario segue costantemente le attività dell'associazione e cura i contatti tra i membri della stessa; cura le attività di corrispondenza, documentazione, archivio, conformemente a quanto deliberato dal consiglio direttivo. Per adempiere tali uffici può proporre al consiglio direttivo la collaborazione retribuita di personale esterno.
Art. 20. Il presidente, il vicepresidente vicario e il segretario, costituiti in consiglio di presidenza, possono esercitare in casi di urgenza le funzioni del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima successiva riunione.
TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE
Art. 21. Il tesoriere cura l'amministrazione patrimoniale, occupandosi della tenuta dei libri contabili e avendo la responsabilità della cassa. Spetta a lui preparare il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Art. 22. Per le operazioni amministrative correnti, il presidente, il vicepresidente e il tesoriere possono operare disgiuntamente sui conti dell'associazione. Per operazioni che travalicano l'amministrazione ordinaria, si richiede il benestare del consiglio direttivo.
TITOLO VIII
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 23. La gestione dell'associazione è controllata dal collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i soci dall'assemblea. Essi durano in carica un quinquennio e non possono svolgere più di due mandati consecutivi. I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità, redigendo annualmente una relazione da presentare all'assemblea. Possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
TITOLO IX
MODIFICA DELLO STATUTO
Art. 24. Eventuali modifiche dello statuto sono decise dall'assemblea a tale scopo convocata, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, che dovranno essere almeno un terzo dei soci. Le modifiche dello statuto entrano in vigore dopo l'approvazione della Conferenza Episcopale Italiana.
TITOLO X
SCIOGLIMENTO - CONTROVERSIE
Art. 25. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, che dovranno essere almeno un terzo dei soci. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 26. Tutte le controversie tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
TITOLO XI
REGOLAMENTO - NORMA FINALE
Art. 27. Spetta al consiglio direttivo predisporre il regolamento applicativo del presente statuto, che deve essere approvato dall'assemblea.
Art. 28. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del diritto canonico e civile in materia di associazioni.
Copyright © 2013 - All Rights Reserved - Domain Name
Template by OS Templates